La D.I.A.P. è stata introdotta per la prima volta dalla legge regionale n. 8/2007 in attuazione della legge regionale n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia; successivamente, con delibere regionali, provvedimenti dirigenziali, è stata oggetto di modifiche. L’ultima modifica è stata disposta con Decreto Dirigenziale e pubblicata sul B.U.R.L. il 10.11.2009.
La D.I.A.P. è un’ autocertificazione che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale, ora costituita da: Modello A (da utilizzare nei casi di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’ attività); Modello B (da utilizzare nei casi di subingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività) Schede aggiuntive 1/2/3/4/5 (da utilizzare in relazione alle diverse tipologie di attività) Quando occorre presentarla:
la D.I.A.P. deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica significativa/sospensione/ripresa/cessazione) dell’attività. La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività. Devono essere presentate D.I.A.P. distinte per ogni tipologia di attività economica attivata. Quando non serve:
non sono tenuti a presentare la D.I.A.P. i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006;
non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
non producano rifiuti speciali pericolosi;
non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente. A titolo d’esempio, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione DIAP, attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano però:
1) Attività produttive precedentemente soggette a NOEA, ovvero
tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità del 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie” ;
2) Attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell’allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99.
3) Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri. Chi deve presentarla:
la D.I.A.P. deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa ubicata sul territorio del Comune di Casarile. A chi deve essere presentata:
la D.I.A.P. deve essere presentata all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Casarile., Come:
compilando i Modelli allegati A o B, nonché le relative Schede aggiuntive occorrenti ,gli stessi vanno prodotti e presentati in triplice copia. Avvertenze:
le D.I.A.P. sono soggette, al momento della loro presentazione, ad un controllo formale, al fine di individuare le eventuali informazioni/allegati mancanti.
Le D.I.A.P. devono fornire le informazioni necessarie a descrivere compiutamente l’attività in oggetto, prestando particolare attenzione alla compilazione dei campi.
Le responsabilità legali sono trasferite a carico del dichiarante. E’, perciò, estremamente importante compilare in maniera completa e corretta la D.I.A.P. Le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività). Allegati
1. Dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP Modello A)
2. Dichiarazione subingresso - cessazione - sospensione e ripresa - cambiamento ragione sociale di attività produttiva (DIAP Modello B)
3. Attività di vendita - somministrazione e forme speciali di vendita -(Scheda 1)
4. Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande - (Scheda 2)
5. Attività di servizi alla persona - (Scheda 3)
6. Attività di produzione - (Scheda 4 )
7. Compatibilità ambientale - (Scheda 5)
Chiunque cede in vendita, affitto, in concordato gratuito o a qualsiasi altro titolo un immobile, è tenuto a presentare una comunicazione ( art.12 D.L. 21/3/78 n.59) della cessione, all'Ufficio di Polizia Locale. La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore e deve riportare i dati del cedente, del cessionario e i dati relativi al fabbricato, con relative fotocopie dei documenti d’identità. Sanzioni La presentazione oltre i termini stabiliti ovvero con dati mancanti, comporta una sanzione di € 206,58 a carico del proprietario dell'immobile.
PATENTE A PUNTI
Art.126 bis C.d.s.
In caso di infrazioni al Codice della Strada che prevedano una decurtazione dei punti della patente di guida ,è necessario comunicare i dati della persona ,che nella circostanza si trovava alla guida del veicolo.
Obbigo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, al comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.
Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 263 euro fino ad un massimo di 1.050 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.
Ogni titolare può controllare il saldo dei punti della propria patente di quida utilizzando l'utenza telefonica 848782782, ma attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico. Come si recupera il punteggio
La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.
Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
Modulo iscrizione pre e post scuola (Area Servizi alla Persona: Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Sport, Cultura e Tempo Libero) File doc, 29 Kb
E’ un tagliando che permette alle persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.
Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.
E’ sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi.
Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle deroghe di cui al punto successivo e sarà quindi sanzionato di conseguenza. Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.
Il contrassegno disabili, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).
La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato del medico legale. La durata massima è di 5 anni anche se l'invalidità è permanente. RILASCIO
presentazione di richiesta scritta (vedi modello allegato )accompagnata dal certificato medico rilasciato dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza. DUPLICATO (FURTO/SMARRIMENTO)
presentazione di richiesta scritta ( vedi modello allegato )accompagnata dalla denuncia rilasciata da Carabinieri o Questura. RINNOVO
Nel caso di permesso permanente (durata 5 anni) presentazione di richiesta scritta (vedi modello allegato ) accompagnata da certificato del medico curante che attesta che le condizioni di invalidità rilevate dal medico legale sono ancora presenti.
Nel caso di permessi provvisori (meno di 5 anni) presentazione di richiesta scritta accompagnata da certificato del medico legale.
A seguito di accertamento di violazione del codice della strada tramite l'utilizzo di apparecchiatura fotografica, il cittadino coinvolto può visualizzare presso l'Ufficio di Polizia Locale la documentazione fotografica e richiederne copia a mezzo modello allegato. La richiesta per ottenere copia della documentazione fotografica deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo,nel caso di persona diversa dal proprietario la richiesta deve essere accompagnata da apposita delega sottoscritta dallo stesso proprietario e con allegato copia di un suo documento di identità.
Procedimento per il rilascio di tutti gli atti relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale
Le persone coinvolte in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale , possono richiedere il rilascio di copia di tutti gli atti
previa richiesta scritta inviata al Comando di Polizia Locale. In caso di incidente stradale con esito mortale è sempre necessario allegare alla richiesta di accesso agli atti il nulla- osta
del Pubblico Ministero, pertanto tutte le richieste dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale Ordinario di Pavia. In caso di incidente stradale con feriti potranno essere rilasciate, senza nulla - osta preventivo, decorsi 120 giorni dall’evento,
esclusivamente le copie relative all'informativa della Polizia Giudiziaria che descrive le modalità dell'incidente stradale e agli atti
che descrivono il teatro dell'incidente (schizzi e rilievi planimetrici, documentazione fotografica) e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti
e dei terzi. Sono esclusi gli atti di contestazione di violazioni alle norme del Codice della Strada. In caso di incidenti stradali con feriti che si trovino in prognosi riservata e fino allo scioglimento della prognosi in senso favorevo
le il rilascio di copia degli atti suindicati avverrà solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero.
Tutte le richieste pertanto dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Pavia. In caso di incidente stradale con feriti in cui sia stato contestato un reato previsto dal Codice della Strada (ad es. le contravvenzioni
di cui agli artt. 186, 187, 189 commi 6° e 7° del C.d.S.) il rilascio di copia può avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione
del Pubblico Ministero. Tutte le richieste pertanto dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Pavia. In caso di incidenti stradale con soli danni alle cose non è necessario alcun nulla - osta per il rilascio di copia degli atti che verrà
effettuato nei termini di cui alla L. 241/1990. Normativa di riferimento:
Codice della Strada - art. 11 comma 4°
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - art. 21
Legge 241/1990
Codice di Procedura Penale - art. 116
Circolare della Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario di Pavia
Requisiti richiesti:
E' necessario che, ai fini del rilascio di copia degli atti, il richiedente sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Persona coinvolta in incidente stradale
Proprietario di veicolo coinvolto in incidente stradale
Persona a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico patrimoniale etc.)
Soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può arrecare pregiudizio
Delegato dall'avente diritto
Documenti da presentare:
Modulo di richiesta debitamente compilato
Nulla - osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi in cui è previsto
Delega scritta in caso il richiedente sia delegato dall'avente diritto